UFFICIALE CONI – Inammissibile il ricorso del Foggia

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
Nei giudizi iscritti:
– al R.G. ricorsi n. 54/2019, presentato, in data 8 luglio 2019, dalla società Foggia Calcio s.r.l.
contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie B
(LNPB), l’Unione Sportiva Salernitana 1919 s.r.l., nonché contro l’U.S. Città di Palermo S.p.A., per
l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, pubblicata, nel
dispositivo, con C.U. n. 108/CFA del 29 maggio 2019, e, completa di motivazioni, con C.U. n.
122/CFA del 18 giugno 2019, con la quale, nel riformare la decisione di primo grado endofederale
– che aveva irrogato, in capo alla società U.S. Città di Palermo S.p.A., la sanzione della
penalizzazione all’ultimo posto della classifica di Serie B per la stagione 2018/2019, con
conseguente retrocessione in Serie C per la stagione 2019/2020 – è stata irrogata nei confronti
della medesima U.S. Città di Palermo S.p.A. una penalizzazione di 20 punti, con conseguente
diritto alla permanenza in Serie B per la stagione 2019/2020; per l’annullamento della classifica
finale del campionato di calcio di Serie B per la stagione 2018/2019, pubblicata dalla Lega
Nazionale Professionisti di Serie B con C.U. n. 169 del 30 maggio 2019, in cui il Foggia Calcio
s.r.l. è stato collocato al terz’ultimo posto, con 37 punti e con una penalizzazione di 6 punti, con
conseguente retrocessione in Serie C per la stagione 2019/2020, mentre l’U.S. Città di Palermo
S.p.A. è stata collocata in undicesima posizione, con punti 43, e l’Unione Sportiva Salernitana
1919, all’esito dei play out del 5 e del 9 giugno 2019, è stata collocata in quint’ultima posizione,
con punti 38, con conseguente diritto alla permanenza in Serie B per la stagione 2019/2020; per
l’annullamento di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per
l’accertamento del diritto della società ricorrente all’ammissione al Campionato di calcio di Serie
B per la stagione sportiva 2019/2020 e al conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni subiti
per l’illegittima esclusione del Foggia Calcio s.r.l. per la stagione sportiva 2019/2020 del
Campionato di calcio di Serie B;
– al R.G. ricorsi n. 60/2019, presentato, in data 18 luglio 2019, dal sig. Giovanni Giammarva
avverso la decisione della Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite della Federazione Italiana
Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 122/CFA, depositata il 18 giugno 2019 e notificata a mezzo
pec al ricorrente il successivo 20 giugno, con la quale, in parziale accoglimento del gravame
proposto dal medesimo ricorrente ed in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale
Nazionale FIGC – Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 63/TFN del 13 maggio u.s., è stata irrogata,
a carico dello stesso ricorrente, la sanzione della inibizione di un anno, in luogo della sanzione
della inibizione di due anni, irrogata dal giudice di prime cure endofederale;
– al R.G. ricorsi n. 61/2019, presentato, in data 18 luglio 2019, dalla U.S. Città di Palermo S.p.A.

contro la Procura Federale FIGC e nei confronti del sig. Maurizio Zamparini, del dott. Anastasio
Morosi, del dott. Giovanni Giammarva, delle società Benevento Calcio s.r.l., U.S. Salernitana 1919
s.r.l. e A.C. Perugia Calcio S.r.l., nonché della Lega Nazionale Professionisti Serie B, per la riforma
e/o l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite della
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 122/CFA, depositata in data 18 giugno
2019, che, in parziale accoglimento del gravame presentato dal Palermo e in parziale riforma della
decisione impugnata, ha rideterminato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma
3, e 16 CGS, la misura sanzionatoria a carico della società ricorrente in punti 20 di penalizzazione
in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/2019, oltre all’ammenda di € 500.000,00, in luogo della
sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica per il Campionato di Serie B 2018/2019,
irrogata dal Tribunale Federale Nazionale FIGC con decisione di cui al C.U. n. 63/TFN del 13
maggio u.s..
Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva.
Dichiara inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2019 (Foggia/FIGC e altri).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori
di legge, in favore della resistente FIGC; nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in
favore della resistente Unione Sportiva Salernitana 1919 s.r.l.; nella misura di € 1.000,00, oltre
accessori di legge, in favore della resistente LNPB. Compensa le spese nei confronti dell’U.S.
Città di Palermo S.p.A..
Respinge il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2019 (Giammarva/FIGC).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori
di legge, in favore della resistente FIGC.
Respinge il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2019 (Palermo/FIGC).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori
di legge, in favore della resistente FIGC, e nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in
favore della resistente LNPB.
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Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il
mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 luglio 2019.
IL PRESIDENTE RELATORE IL RELATORE
F.to Franco Frattini F.to Dante D’Alessio

Fonte: Coni.it