Ecco quanto riportato in data odierna sulle colonne regionali del Corriere dello Sport.
«La sentenza del Tar Lazio (che riabilita il Lecco alla partecipazione del campionato di B: ndr) non ha fatto altro – scrive il Consiglio di Stato – che utilizzare il criterio della ragionevolezza partendo da un dato di fatto: vale a dire lo spostamento delle date degli incontri dei playoff di Lega Pro». È il punto dirimente della contesa fra la società lombarda e il Perugia (il Foggia viene citato incidentalmente nel dispositivo, pur ammesso all’udienza del 29 agosto), l’argomento che chiude al Foggia anche l’ultimo spiraglio per la B. Una sentenza amara: il Lecco avrà pure presentato in ritardo la documentazione sui criteri infrastrutturali, ma è stato indotto a farlo dallo slittamento di una settimana del calendario dei playoff, ora c’è il sigillo dell’ultimo grado di giudizio. Per il Foggia una beffa ampiamente annunciata: presentare i parametri in tempo utile non è sufficiente se poi basta un rinvio a far slittare i termini. Una sentenza destinata forse ad aprire uno scomodo precedente per Lega di serie B e federazione. Ma contro la quale il Foggia può almeno non rimproverarsi di avercela messa tutta per confutare quella che appare una soluzione di comodo (il rinvio) per coprire i ritardi del Lecco. Va detto anche che le sentenze affermano l’importanza del risultato sportivo e che probabilmente se il Foggia non avesse sprecato tanto nel match di ritorno (dopo essere stato pesantemente penalizzato dalla direzione di gara all’andata), forse a quest’ora sarebbe già in serie B. «Il ripensamento della FIGC – scrive il Consiglio di Stato – ruota attorno al seguente ragionamento: il Lecco, ai fini della ricerca di uno stadio ove disputare la serie B, si è trovato a dover fronteggiare una situazione di forza maggiore consistente nella conclusione (per il Lecco e per il Foggia) della stagione sportiva una settimana dopo del previsto».
LA SPIEGAZIONE. Secondo l’ordinamento giuridico statale – Si legge nel dispositivo – un termine perentorio non è un termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo amministrativo); in punto di fatto, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l., vincitrice delle partite di play off, solo in data 18.6.2023 ha conseguito il titolo sportivo che l’ha resa eligibile per la partecipazione al campionato di serie B; risulta che solo dopo il conseguimento del predetto titolo la società Calcio Lecco è stata abilitata ad accedere al portale della FIGC nell’area dedicata al campionato di serie B per completare gli adempimenti necessari; in virtù di tali circostanze, la società Calcio Lecco si è trovata nella impossibilità giuridica, indipendente dalla sua volontà, di rispettare il termine del 15.6.2023».