Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Fabio Gavazzi, avente ad oggetto la seguente condotta: Fabio Gavazzi, calciatore della società SSDARL Calcio Foggia 1920, in violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara Juve Stabia-CALCIO FOGGIA 1920, del 25 aprile 2021 al 6’ del secondo tempo di gara, a seguito di un contrasto di gioco, pronunciato espressioni blasfeme; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio Gavazzi; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Fabio Gavazzi; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.